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Const. Ap. Universi Dominici Gregis de Sede Apostolica vacante deque Romani Pontificis electione |
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PARTE PRIMA LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA |
Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6) |
Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13) |
Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23) |
Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26) |
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PARTE SECONDA L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE |
Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48) |
Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61) |
Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86) |
Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92) |
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16. Qualora sia vacante l'ufficio del Vicario Generale per la Diocesi di Roma |
16. Se invece, in periodo di Sede Vacante, venisse a mancare il Vicario Generale per la Diocesi di Roma, il Vicegerente allora in carica eserciterà anche l'ufficio proprio del Cardinale Vicario, oltre alla giurisdizione ordinaria vicaria che gli è propria. Qualora manchi pure il Vicegerente, il Vescovo Ausiliare primo per nomina ne compirà le funzioni.
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Fonti |
CLEMENS XII, Const. Ap. Apostolatus officium..., § 17. PAULUS VI, Const Ap. Vicariae Potestatis..., n. 2 § 4. IOANNES PAULUS II, Const. Ap. Ecclesia in Urbe..., Art. 15 et Art. 16.
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Commento |
La prima attestazione di questa disposizione la troviamo con la Const. Ap. di Clemente XII, Apostolatus officium al § 17. Così recita il testo: La legge vigente dispone che nel caso si renda vacante l'ufficio di Vicario Generale per la Diocesi di Roma, il Collegio Cardinalizio non nomini un sostituto, ma le relative funzioni passino direttamente al Vice Gerente. Vi è qui un fenomeno di cumulazione di cariche, in quanto l'ufficio di Cardinale Vicario per la Diocesi di Roma, se si rendesse vacante, verrebbe cumulato con l'ufficio di Vice Gerente. Se poi si rendesse vacante pure l'ufficio di Vice Gerente, il Vescovo Ausiliare electione primus dovrebbe svolgere, oltre al proprio incarico di Vescovo Ausiliare, tutto ciò che era di competenza sia del Vicario Generale per la Diocesi di Roma, sia del Vice Gerente. |