Const. Ap.

Universi Dominici Gregis

de Sede Apostolica vacante

deque Romani Pontificis electione

 

Introduzione

PARTE PRIMA

LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA

Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6)

Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13)

Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23)

Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26)

Cap. V: LE ESEQUIE DEL ROMANO PONTEFICE (27 - 32)

 

PARTE SECONDA

L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE

Cap. I: GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE (33 - 40)

Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48)

Cap. III: L'INIZIO DEGLI ATTI DELL'ELEZIONE (49 - 54)

Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61)

Cap. V: LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE (62 - 77)

Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86)

Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92)

Promulgazione

 

17. Accertamento della morte del Pontefice e successivi adempimenti

17. Appena ricevuta la notizia della morte del Sommo Pontefice, il Camerlengo di Santa Romana Chiesa deve accertare ufficialmente la morte del Pontefice alla presenza del Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontifice, dei Prelati Chierici e del Segretario e Cancelliere della stessa Camera Apostolica, il quale compilerà il documento o atto autentico di morte. Il Camerlengo deve, inoltre, apporre i sigilli allo studio e alla camera del medesimo Pontefice, disponendo che il personale abitualmente dimorante nell'appartamento privato vi possa restare fino a dopo la sepoltura del Papa, quando l'intero appartamento pontificio sarà sigillato; comunicarne la morte al Cardinale Vicario per l'Urbe, il quale ne darà notizia al Popolo Romano con speciale notificazione; e parimenti al Cardinale Arciprete della Basilica Vaticana; prendere possesso del Palazzo Apostolico Vaticano e, personalmente o per mezzo di un suo delegato, dei Palazzi del Laterano e di Castel Gandolfo, ed esercitarne la custodia e il governo; stabilire, uditi i Cardinali Capi dei tre Ordini, tutto ciò che concerne la sepoltura del Pontefice, a meno che questi, da vivo, non abbia manifestato la sua volontà a tale riguardo; curare, a nome e col consenso del Collegio dei Cardinali, tutto ciò che le circostanze consiglieranno per la difesa dei diritti della Sede Apostolica e per una retta amministrazione di questa. È infatti compito del Camerlengo di Santa Romana Chiesa, in periodo di Sede Vacante, di curare e amministrare i beni e i diritti temporali della Santa Sede, con l'aiuto dei tre Cardinali Assistenti, premesso, una volta per le questioni meno importanti, e tutte le volte per quelle più gravi, il voto del Collegio dei Cardinali.

 

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Fonti

LEO XIII, Instructio A Sacro Cardinalium Collegio, nn. 3-6.

PIUS X, Const. Ap. Vacante Sede Apostolica..., n. 14.

PIUS XI, Const. Ap. Ad incrementum, 15 Aug. 1934, n. XCVIII, in AAS 26 (1934), p. 514.

PIUS XII, Const. Ap. Vacantis Apostolicae Sedis..., n. 15.

PAULUS VI, Const. Ap. Romano Pontifici Eligendo..., n. 17.

Ordo Exsequiarum Romani Pontificis..., nn. 20 e ss.

 

Commento

Benché rivestito della più alta dignità che Dio possa concedere ad un uomo, il Pontefice non sfugge alla legge comune della morte. Pater sancte, sic transit gloria mundi ricordava, negli antichi cerimoniali, il Cerimoniere durante il rito dell'incoronazione prima che il Pontefice eletto accedesse all'altare, presentandogli un fiocco di stoppa che bruciava.

L'assistenza, che deve essere data al Pontefice negli ultimi momenti della sua vita, è disciplinata dal cerimoniale che, naturalmente, può essere osservato solamente quando lo stato fisico del Pontefice possa far presumere l'avvicinarsi della morte, rendendosi necessario un adattamento nel caso di morte improvvisa.

Nell'Instructio A Sacro Cardinalium Collegio, annessa alla Const. Ap. Praedecessores Nostri del 24 maggio 1882 di Leone XIII, abbiamo l'ossatura della norma attuale. Così si disponeva:

" 3. Il Cardinale Camerlengo, quando riceva dal Prefetto del Sacro Palazzo Apostolico la notizia della morte del Pontefice, ci vada lí subito e con atto di sommo impero prenda possesso dello stesso Palazzo e non lo abbandoni mai e lí faccia tutte le mansioni corrispondenti al suo ufficio.

4. Poiché il Cardinale Camerlengo é l'unica autorità che legittimamente può accertare la morte del Pontefice, lui medesimo stenderà il certificato autentico di morte.

5. Unicamente dal Cardinale Camerlengo saranno posti i sigilli alle stanze private del defunto Pontefice, e questo per salvare i diritti tanto della Santa Sede come di qualunque persona privata. Qualsiasi violazione a questo precetto si dovrà considerare come violenza compiuta contro la libertà del Sacro Collegio e alla suprema potestà della Santa Romana Chiesa.

6. Lo stesso Cardinale Camerlengo comunicherà la morte del Pontefice al Cardinale Vicario affinché costui, con publico edicto, informi il Popolo Romano, e nel quale editto, lo stesso Cardinale Vicario, farà sapere che ciò gli é stato communicato dalla legittima autorità, e cioè, dal Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa, inoltre che le funzioni funebri verranno celebrate dal Capitolo di San Pietro nella Basilica Vaticana".

Ricevuta dal Prefetto della Casa Pontificia la notizia della morte del Sommo Pontefice, il Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa, il Sostituto della Segreteria di Stato, il Maestro delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice, i Prelati Chierici della Camera Apostolica, nonché i congiunti e i familiari del Romano Pontefice si recano insieme nella camera del Defunto con il Medico, Direttore dei Servizi Sanitari dello Stato della Città del Vaticano, a cui compete accertare la morte (cfr. UDG, n. 17).

Il cerimoniale è minuziosamente descritto nell'Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, all'inzio del Capitolo I (Prima Stazione nella Casa del Pontefice Defunto): Constatazione della morte (nn. 20-28 dell'Ordo).

La nuova normativa dispone una modifica alla procedura di sigillazione dell'Appartamento Pontificio. Si procede in due momenti: la prima fase si colloca alla morte del Romano Pontefice, la seconda fase subito dopo la sepoltura del Corpo del Pontefice.

  • Nella prima fase si sigillerà lo studio papale, la biblioteca e, appena possibile, la medesima stanza del Pontefice. Quest'ultima sarà sigillata solo quando il Corpo del Pontefice sarà portato all'esterno di questa ed eventualmente posto decorosamente nell'ampio salone che si colloca proprio sopra la biblioteca privata del Pontefice.

  • Nella seconda fase verrà sigillato in toto l'Appartamento Apostolico, non essendo così possibile ad alcuno non solo dimorarvi, ma altresì accedervi.

La rivalutazione del Cardinale Arciprete della Basilica Vaticana e Vicario della Città del Vaticano, riscontratasi nella riforma, lo ha annoverato fra quanti riceveranno la notizia della Vacanza della Sede Apostolica, direttamente dal Cardinale Camerlengo. Mentre tutti i membri del Collegio Cardinalizio ne riceveranno notizia dal Cardinale Decano . Quindi il Cardinale Vicario della Diocesi di Roma darà prima l'annunzio del decesso al Popolo Romano, con speciale notificazione (o Avviso Sacro), nella quale si prescrivono altresì i suffragi che si dovranno celebrare nelle chiese.

Prima dell'occupazione di Roma era la campana del Campidoglio a dare il segnale con rintocchi funebri, ma, dalla morte di Pio IX fino al oggi, è stato utilizzato il Campanone di San Pietro. Già Pio X aveva disposto che il Camerlengo, uditi i tre capi d'ordine, dovesse provvedere a tutto ciò che concerneva la sepoltura, salvo che il Pontefice in vita o in testamento o per altro mezzo avesse manifestato particolari volontà.

Si noti come, in continuità al disposto di Pio X, si riconosce ai Capi d'ordine un diritto decisionale consultivo e non decisionale. Sarà unicamente il Cardinale Camerlengo a stabilire tutto ciò che concerne la sepoltura del Pontefice secondo il proprio giudizio onerata coscientia e salve le precipue competenze della Congregazione generale (cfr UDG, n. 13/b).

Nel caso in cui il decesso del Pontefice avvenisse fuori Roma, appena possibile, dopo aver adempiute le debite procedure, il corpo del Pontefice sarà solennemente portato nella Basilica di San Pietro.

Spetta al Cardinale Camerlengo, in tempo di Sede Vacante, richiedere, anche per mezzo di un suo delegato, a tutte le Amministrazioni dipendenti dalla Santa Sede una relazione sullo stato patrimoniale ed economico e richiedere, altresì, alla Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede il bilancio consuntivo dell'anno precedente, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso. Sarà poi sua premura sottoporre tali relazioni e documenti alla Congregatio generalis. Il disposto si chiude ribadendo uno dei compiti del Cardinale Camerlengo, consistente nel curare ed amministrare i beni e i diritti temporali della Sede Apostolica. Tale compito lo espleta con l'aiuto dei tre Cardinali Assistenti, sempre in stretta unità con il Collegio dei Cardinali. Il "voto" richiesto alla Congregatio particularis per operare è necessario per garantire unità fra quest'ultima e la Congregatio generalis.

 

Riporto a seguire la notificazione al Popolo Romano della morte del Sommo Pontefice, Giovanni Paolo II (Sabato 2 Aprile 2005 ore 21:37) a firma dell'allora Cardinare Vicario, Camillo Ruini.