Const. Ap.

Universi Dominici Gregis

de Sede Apostolica vacante

deque Romani Pontificis electione

 

Introduzione

PARTE PRIMA

LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA

Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6)

Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13)

Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23)

Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26)

Cap. V: LE ESEQUIE DEL ROMANO PONTEFICE (27 - 32)

 

PARTE SECONDA

L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE

Cap. I: GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE (33 - 40)

Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48)

Cap. III: L'INIZIO DEGLI ATTI DELL'ELEZIONE (49 - 54)

Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61)

Cap. V: LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE (62 - 77)

Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86)

Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92)

Promulgazione

 

88. L'acquisizione della piena e suprema potestà sulla Chiesa universale

88. Dopo l'accettazione, l'eletto che abbia già ricevuto l'ordinazione episcopale, è immediatamente Vescovo della Chiesa Romana, vero Papa e Capo del Collegio Episcopale; lo stesso acquista di fatto la piena e suprema potestà sulla Chiesa universale, e può esercitarla.
Se, invece, l'eletto è privo del carattere episcopale, sia subito ordinato Vescovo.

 

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Fonti

CIC-1917, can. 219.
PIUS X, Const. Ap. Vacante Sede Apostolica..., n. 88.
PIUS XII, Const. Ap. Vacantis Apostolicae Sedis..., n. 101.
PAULUS VI, Const. Ap. Romano Pontifici eligendo..., n. 88.
CIC-1983, cann. 331, 332 §1.

Ordo rituum Conclavis..., nn. 63-65.

 

Cfr.

IOANNES PAULUS II, Const. Ap. Universi Dominici Gregis..., n. 90

 

Commento

Se confrontiamo il testo n. 88 della UDG con il can. 331 del CIC-1983 ci accorgiamo di alcune modifiche che sono state apportate nella revisione del precedente disposto di Paolo VI (cfr. RPE, n. 88). Il can. 331 elenca in questa forma le "proprietà" dell'Ufficio Petrino: "Il Vescovo della Chiesa di Roma, in cui permane l'ufficio concesso dal Signore singolarmente a Pietro, primo degli Apostoli, e che deve essere trasmesso ai suoi successori, è capo del Collegio dei vescovi, vicario di Cristo e pastore qui in terra della chiesa universale; egli perciò, in forza del suo ufficio, ha potestà ordinaria suprema, piena, immediata e universale sulla Chiesa, potestà che può sempre esercitare liberamente". Il testo della UDG parla del Vescovo della Chiesa di Roma, definendolo Capo del Collegio dei Vescovi, senza aggiungervi la qualifica di Vicario di Cristo e di Pastore su questa terra della Chiesa universale.

Il Romano Pontefice è:

  • Vescovo della Chiesa di Roma.

  • Successore di Pietro, primo degli Apostoli. Succede personalmente nell'ufficio petrino affidato da Cristo al Principe degli Apostoli.

  • Capo del Collegio dei Vescovi, come Pietro fu capo del collegio degli Apostoli.

  • Vicario di Cristo, titolo che lungo i secoli era stato riferito a tutti i Vescovi, ma che dal XIII secolo era stato riservato al solo Vescovo di Roma. Verrà attribuito nuovamente a tutti i Vescovi nel Concilio Ecumenico Vaticano II (cfr. Concilium Vaticanum II, Const Dog. Lumen gentium, n. 27,1).

  • Pastore su questa terra della Chiesa universale. Il potere del Romano Pontefice è Episcopale (cfr. Concilium Vaticanum I, Const. Dog. Pastor aeternus).

  • Sovrano della Città del Vaticano.

Mentre si parla della potestà la si definisce solo piena e suprema sulla Chiesa universale e si dice che egli (eam) exercere potest. Il Codice invece parla di potestà ordinaria, suprema (come nel testo), piena (come nel testo), immediata ed universale (simile al testo), che può essere esercitata sempre liberamente. Il testo in esame risulta carente nella descrizione giuridica della potestà dell'Ufficio Petrino. Infatti il testo omette di ricordare che la potestà del Romano Pontefice è altresì ordinaria, immediata ed esercitabile sempre e liberamente.

Se già insignito del carattere episcopale, la potestà che riceve l'eletto quando accetta l'elezione è:

  • Ordinaria, perché annessa all'ufficio secondo quanto dispone il can. 131.

  • Suprema, poiché si colloca al di sopra di qualsivoglia autorità o potestà esistente nella Chiesa. Le immediate conseguenze sono la sottomissione di tutti i membri della Chiesa in un vincolo di subordinazione e di dipendenza nella comunione ecclesiastica: cum Petro et sub Petro. La Persona del Papa non è giudicabile da alcuna autorità (cfr. CIC-1983, can. 1404). Contro le sue sentenze e/o decreti non si può fare né appello, né ricorso (cfr. CIC-1983, can. 333 § 3).

  • Piena, poiché comprende tutte le materie, sia la fede sia i costumi, sia la disciplina che il governo della Chiesa (quindi potere legislativo, esecutivo e giudiziario).

  • Immediata, perché la può esercitare senza l'interposizione di terzi, tanto su persone singole che su istituzioni, sia prese singolarmente che nel loro insieme.

  • Universale, perché riguarda tutta la Chiesa senza limitazione alcuna di territorio o di persone.

  • Libera, perché la può esercitare sempre senza alcuna dipendenza da altra autorità civile o ecclesiastica.

Per evitare la problematica teologica concernente l'eventuale possibilità di governare la Chiesa universale, anche se per brevissimo tempo, in modo sui generis, nell'ipotesi che l'eletto sia privo del carattere episcopale, il Legislatore ha evidenziato con il termine statim l'urgenza dell'ordinazione episcopale, prima di procedere ai successivi atti previsti dalla UDG.

Qualora si debba procedere all'ordinazione episcopale, tutti i riti prescritti per l'eletto al Pontificato manterranno il loro ordine e la loro forma, ma saranno procrastinati al termine della consacrazione come prescrive il n. 89 della UDG.