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Const. Ap. Universi Dominici Gregis de Sede Apostolica vacante deque Romani Pontificis electione |
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PARTE PRIMA LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA |
Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6) |
Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13) |
Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23) |
Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26) |
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PARTE SECONDA L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE |
Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48) |
Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61) |
Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86) |
Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92) |
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88. L'acquisizione della piena e suprema potestà sulla Chiesa universale |
88. Dopo l'accettazione, l'eletto che abbia già ricevuto l'ordinazione episcopale, è immediatamente Vescovo della Chiesa Romana, vero Papa e Capo del Collegio Episcopale; lo stesso acquista di fatto la piena e suprema potestà sulla Chiesa universale, e può esercitarla.
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Fonti |
CIC-1917, can. 219. Ordo rituum Conclavis..., nn. 63-65.
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Cfr. |
IOANNES PAULUS II, Const. Ap. Universi Dominici Gregis..., n. 90
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Commento |
Se confrontiamo il testo n. 88 della UDG con il can. 331 del CIC-1983 ci accorgiamo di alcune modifiche che sono state apportate nella revisione del precedente disposto di Paolo VI (cfr. RPE, n. 88). Il can. 331 elenca in questa forma le "proprietà" dell'Ufficio Petrino: "Il Vescovo della Chiesa di Roma, in cui permane l'ufficio concesso dal Signore singolarmente a Pietro, primo degli Apostoli, e che deve essere trasmesso ai suoi successori, è capo del Collegio dei vescovi, vicario di Cristo e pastore qui in terra della chiesa universale; egli perciò, in forza del suo ufficio, ha potestà ordinaria suprema, piena, immediata e universale sulla Chiesa, potestà che può sempre esercitare liberamente". Il testo della UDG parla del Vescovo della Chiesa di Roma, definendolo Capo del Collegio dei Vescovi, senza aggiungervi la qualifica di Vicario di Cristo e di Pastore su questa terra della Chiesa universale. Il Romano Pontefice è:
Mentre si parla della potestà la si definisce solo piena e suprema sulla Chiesa universale e si dice che egli (eam) exercere potest. Il Codice invece parla di potestà ordinaria, suprema (come nel testo), piena (come nel testo), immediata ed universale (simile al testo), che può essere esercitata sempre liberamente. Il testo in esame risulta carente nella descrizione giuridica della potestà dell'Ufficio Petrino. Infatti il testo omette di ricordare che la potestà del Romano Pontefice è altresì ordinaria, immediata ed esercitabile sempre e liberamente. Se già insignito del carattere episcopale, la potestà che riceve l'eletto quando accetta l'elezione è:
Per evitare la problematica teologica concernente l'eventuale possibilità di governare la Chiesa universale, anche se per brevissimo tempo, in modo sui generis, nell'ipotesi che l'eletto sia privo del carattere episcopale, il Legislatore ha evidenziato con il termine statim l'urgenza dell'ordinazione episcopale, prima di procedere ai successivi atti previsti dalla UDG. Qualora si debba procedere all'ordinazione episcopale, tutti i riti prescritti per l'eletto al Pontificato manterranno il loro ordine e la loro forma, ma saranno procrastinati al termine della consacrazione come prescrive il n. 89 della UDG.
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