Const. Ap.

Universi Dominici Gregis

de Sede Apostolica vacante

deque Romani Pontificis electione

 

Introduzione

PARTE PRIMA

LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA

Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6)

Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13)

Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23)

Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26)

Cap. V: LE ESEQUIE DEL ROMANO PONTEFICE (27 - 32)

 

PARTE SECONDA

L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE

Cap. I: GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE (33 - 40)

Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48)

Cap. III: L'INIZIO DEGLI ATTI DELL'ELEZIONE (49 - 54)

Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61)

Cap. V: LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE (62 - 77)

Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86)

Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92)

Promulgazione

 

87. L'accettazione dell'elezione e l'assunzione del nome

87. VIGENTE: Avvenuta canonicamente l’elezione, l’ultimo dei Cardinali Diaconi chiama nell’aula dell’elezione il Segretario del Collegio dei Cardinali, il Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie e due Cerimonieri; quindi, il Cardinale Decano, o il primo dei Cardinali per ordine e anzianità, a nome di tutto il Collegio degli elettori chiede il consenso dell’eletto con le seguenti parole: Accetti la tua elezione canonica a Sommo Pontefice? E appena ricevuto il consenso, gli chiede: Come vuoi essere chiamato? Allora il Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie, con funzione di notaio e avendo per testimoni due Cerimonieri, redige un documento circa l’accettazione del nuovo Pontefice e il nome da lui assunto.

 

87. ABROGATO: Avvenuta canonicamente l'elezione, l'ultimo dei Cardinali Diaconi chiama nell'aula dell'elezione il Segretario del Collegio dei Cardinali e il Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie; quindi, il Cardinale Decano, o il primo dei Cardinali per Ordine e anzianità, a nome di tutto il Collegio degli elettori chiede il consenso dell'eletto con le seguenti parole: Accetti la tua elezione canonica a Sommo Pontefice? E appena ricevuto il consenso, gli chiede: Come vuoi essere chiamato? Allora il Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie, con funzione di notaio e avendo per testimoni due Cerimonieri che saranno chiamati in quel momento, redige un documento circa l'accettazione del nuovo Pontefice e il nome da lui assunto.

 

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Fonti

Caeremoniale Romanum, Venetiis 1516, lib. I, tit. I, De Conclavi et Electione Papae, § 34.
PIUS X, Const. Ap. Vacante Sede Apostolica..., n. 87.
PIUS XII, Const. Ap. Vacantis Apostolicae Sedis..., nn. 100, 102.
PAULUS VI, Const. Ap. Romano Pontifici eligendo..., n. 87.

Ordo rituum Conclavis..., nn. 58-61.

 

Commento

L'accettazione dell'elezione

Una volta avvenuta l'elezione a norma della legge canonica, si dovranno terminare, prima di procedere, tutti gli atti prescritti nella fase precedente. In particolare, prima di chiamare in Cappella Sistina il Segretario del Collegio, il Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie e i due Cerimonieri Pontifici, il Camerlengo dovrà redigere una relazione, da approvarsi anche dai tre Cardinali Assistenti, nella quale dichiari l'esito delle votazioni (cfr. UDG, n. 71).

La presenza di due Cerimonieri Pontifici, in questo momento del Conclave era stata esclusa da Giovanni Paolo II, nel 1996 con il n. 87 della UDG. Sono stati "riammessi" come testimoni dell'atto giuridico con il Motu Proprio Normas nonnullas di Papa Benedetto XVI, il 22 febbraio 2013.

Quindi il Cardinale Decano, o il primo dei Cardinali per ordine e anzianità, a nome di tutto il Collegio degli elettori chiede all'eletto:

Acceptasne electionem de te canonice factam in Summum Pontificem?

 

Vediamo alcune delle diverse situazioni che si possono verificare.

 

La risposta positiva si può avere in due modalità differenti:

  • L'eletto accetta subito, o dopo un breve momento di silenzio spezzato da uno o più interventi dei presenti di sostegno ed invito ad accogliere la volontà del Collegio degli elettori, dicendo elata voce "accepto" o altre parole simili. Benedetto XV e Giovanni Paolo I si limitarono a pronunziare in modo debole unicamente la parola "accepto" come altresì fece Paolo VI, ma in maniera forte e decisa. Innocenzo X esitò piangendo prima di dare il suo assenso. Pio IX e Leone XIII dissero di accettare la volontà di Dio. Pio X svenne, e dopo essersi ripreso, si alzò e con le lacrime agli occhi, disse di accettare crucem se non fosse stato possibile allontanare da lui questo calice. Pio XI avrebbe detto: "Non bisogna che si dica che io rifiuto d'inchinarmi alla divina volontà, né che io no voglia il peso che deve gravare sulle mie spalle, o che non apprezzi il valore dei voti dei miei confratelli. E perciò, nonostante la mia indegnità della quale ho profonda onoscenza, accetto". Giovanni XXIII avrebbe detto: "Ciò che io so della mia povertà e pochezza basta alla mia confusione. Ma vedendo nei voti dei miei fratelli eminentissimi di Santa Romana Chiesa il segno della volontà di Dio, accetto l'elezione e chino il capo e le spalle alla croce". Giovanni Paolo II disse: "Obbedendo nella fede a Cristo mio Signore, confidando nella Madre di Cristo e della Chiesa, nonostante le gravi difficoltà, accetto".

  • L'eletto oppone alcune difficoltà e riceve risposta/e tale/i da ritenere opportuna l'accettazione dell'elezione, per cui pronunzia elata voce "accepto". Di questi casi, la storia tramanda diverse testimonianze. Clemente X oppose la sua avanzata età, ma poi accettò. Clemente XI finì per cedere alle istanze di quattro teologi che ne fecero un caso di coscienza. Benedetto XII accettò solamente dopo aver ricevuto un comando espresso dal Superiore Generale dell'Ordine dei Domenicani a cui apparteneva.

 

La risposta negativa si può avere in due modalità differenti:

  • L'eletto non accetta dicendo immediatamente o dopo un breve o lungo silenzio elata voce "non accepto" vel "non accipio" (anche se spezzato da uno o più interventi volti a convincere l'eletto ad accogliere la volontà del Collegio degli elettori).

  • L'eletto, dopo aver opposto alcune difficoltà e non avendo ottenuto sufficiente convincimento, pronunzia la formula di rifiuto "Non accepto" vel "Non accipio".

 

L'eventuale caso di silenzio da parte dell'eletto:

  • L'eletto si chiude in un profondo silenzio o pur esponendo difficoltà o sue riflessioni elata voce non dichiara né di accettare né di non accettare. Ad esempio, alla morte di Gregorio VII avvenuta il 25 maggio 1085, viene eletto Vittore III il 24 maggio 1086. Egli accetterà l'elezione solo dieci mesi dopo. Le norme generali del CIC-1983 al can. 177 dispongono una attesa massima di otto giorni per dare il proprio assenso ad un atto elettivo dopo di che, trascorso tale termine, la risposta si deve ritenere negativa. Riguardo all'elezione del Romano Pontefice, il Concilio di Basilea nella XXIII sezione il 26 marzo del 1437 così disponeva: "Se poi egli, ricevuta la comunicazione dell'elezione e la richiesta di esprimere l'accettazione, non l'avrà fatta entro un giorno dall'ora richiesta, la sua elezione sia considerata come non avvenuta e i Cardinali nel nome del Signore siano tenuti a procedere ad un'altra" . Pio X introdusse un criterio che aiutò la soluzione del problema giuridico. Egli dispose che il termine necessario per dare l'assenso sia stabilito dai Cardinali, secondo prudente giudizio, per maggioranza dei voti (cfr. Pius X, Const. Ap. Vacante Sede Apostolica..., n. 88). Tale disposto fu riconfermato da Pio XII nel 1945 (cfr. Pius XII, Const. Ap. Vacantis Apostolicae Sedis..., n. 101). La legge attuale, seguendo il testo di Paolo VI, ha mantenuto il silenzio sull'argomento. Uno dei motivi, che ha comportato la soppressione di questa specifica norma, potrebbe essere quello di evitare che prima delle votazioni si stabilisca un tempo per dare il proprio assenso, togliendo la libertà al Collegio di valutare nello specifico come procedere. Possiamo così ritenere che, se l'eletto non dia una risposta, dopo congruo tempo, i Cardinali elettori decidano per maggioranza di voti entro quale tempo l'eletto possa dare il proprio responso. Se entro tal termine l'eletto non manifesterà le sue intenzioni, la risposta si riterrà negativa.

Nello stesso momento in cui l'eletto pronuncia il suo accepto, se possiede il carattere episcopale, riceve, in forza dell'ufficio, la potestà ordinaria, suprema, piena, immediata ed universale sulla Chiesa. Potestà che potrà sempre esercitare liberamente (cfr. CIC-1983, can. 330; UDG, n. 88).

 

L'assunzione del nome

Il Decano, pertanto, domanda quale nome voglia assumere il nuovo eletto. Il primo Pontefice che cambiò il proprio nome fu Giovanni II (533-535), chiamandosi Mercurio (divinità pagana) preferì assumere un nuovo nominativo. Questa prassi la ritroviamo nel 955, anno in cui l'eletto Ottaviano Alberico dei conti di Tuscolo assunse il nome di Giovanni XII. Papa Ottaviano utilizzò sempre per tutti gli atti del suo pontificato il nome di Giovanni XII mentre si riservò di usare il suo nome di battesimo unicamente per i suoi atti o affari privati.

Papa Sergio IV, chiamandosi Pietro, disse che riteneva opportuno cambiare il suo nome ob reverentiam Apostolici culminis.

Nell'elezione di Papa Urbano IV, il 29 agosto 1261, per la prima volta il Papa eletto colloca dopo il suo nome il numero ordinale "IV". Essendo egli il quarto Pontefice ad avere il nome di Urbano, si firmò Urbanus papa quartus. Questo espediente nacque per distinguersi e on confondersi con altri Pontefici che prima di lui portavano, o avevano assunto, il suo stesso nominativo.

Da Giovanni XII (955-564) fino ad oggi, ad esclusione di Adriano VI (1522-1523) e Marcello II (1555-1555), gli elettori non conservarono il proprio nome di battesimo.

Ma non sempre l'eletto ha avuto la possibilità di scegliere liberamente il nome. In alcuni casi l'eletto lo ha ricevuto dal Cardinale Primo Diacono o dagli stessi elettori. In proposito ricordiamo l'elezione di Stefano IX, nel 1057; di Anselmo, Arcivescovo di Lucca, designato con il nome di Alessandro II (1061); di Ildebrando, che ricevette il nome di Gregorio VII (1073) e di Desiderio al quale fu imposto il nome di Vittore III (1086).

Attualmente la scelta del nome è libera, come attesta la norma che dispone la formale richiesta all'eletto di manifestare la propria volontà concernente il nome col quale vorrà essere chiamato. Sovente essa è legata a richiami spirituali dell'eletto, quali Santi protettori, modelli di vita cristiana che hanno segnato il proprio cammino di fede o al nome del Pontefice che l'ha promosso Cardinale.

Pio VI scelse questo nome per la venerazione che portava per San Pio V. Pio IX scelse questo nome in ricordo di Pio VII che come lui, era stato Vescovo di Imola. Leone XIII disse di assumere questo nome per il rispetto e la gratitudine che portava per Leone XII e la devozione che aveva per San Leone Magno. Giovanni XXIII, in ricordo di suo padre e della Parrocchia dove fu battezzato. Paolo VI volle chiamarsi così in memoria dell'Apostolo Paolo.

Si osservi che con l'acquisizione del nome Giovanni Paolo I, da parte di Albino Luciani, abbiamo il primo caso nella storia della Chiesa di un Pontefice che sceglie due nominativi: Giovanni e Paolo. Giovanni Paolo I assunse questo nome in ricordo di Giovanni XXIII e di Paolo VI. Giovanni Paolo II, in ricordo del suo predecessore.

 

In questo disposto normativo, contrariamente alla prevalente prassi che si riscontra in tutta la UDG, in caso di assenza o impedimento del Decano, non abbiamo la consueta successione: Decano, Sottodecano, Primo Cardinale per ordine ed anzianità (cfr. UDG, nn. 9, 12, 15, 90). In questo disposto la figura del Sottodecano è esclusa.

Ottenuto il numero di voti necessari per l'elezione, si richiede il consenso dell'eletto con la formula suddetta che deve essere manifestata dinanzi ai Cardinali presenti in Sistina con il Segretario del Sacro Collegio, il Maestro delle Celebrazioni Liturgiche e due Cerimonieri Pontifici.

Questo documento, con la relazione della avvenuta elezione come pure delle precedenti votazioni, sarà posto presso l'Archivio Segreto Vaticano nella sezione riservata. Tali documenti non potranno essere visionati da alcuno senza il permesso esplicito del Sommo Pontefice (cfr. UDG, n. 71).