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Const. Ap. Universi Dominici Gregis de Sede Apostolica vacante deque Romani Pontificis electione |
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PARTE PRIMA LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA |
Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6) |
Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13) |
Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23) |
Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26) |
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PARTE SECONDA L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE |
Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48) |
Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61) |
Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86) |
Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92) |
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82. La nullità e l'invalidità delle capitolazioni eventualmente compiute dai Cardinali |
82. Parimenti, vieto ai Cardinali di fare, prima dell'elezione, capitolazioni, ossia di prendere impegni di comune accordo, obbligandosi ad attuarli nel caso che uno di loro sia elevato al Pontificato. Anche queste promesse, qualora in realtà fossero fatte, sia pure sotto giuramento, le dichiaro nulle e invalide. par82
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Fonti |
PIUS IV, Const. Ap. In eligendis..., § 3.
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Commento |
Nel passato avveniva spesso che, prima di procedere a qualsivoglia accordo elettorale, si sottoscrivevano alcune promesse, da adempiersi qualora si fosse stati eletti al Pontificato. Questi impegni elettorali non necessariamente erano da considerarsi negativamente. Sovente erano impegni a rispettare la tradizione della Chiesa, a effettuare il risanamento del patrimonio, abolire alcune norme ritenute ingiuste, ecc. . Ciò che caratterizzava le capitolazioni era la partecipazione di tutto il corpo elettorale, da cui ne poteva venire una loro utilità. Esse erano caratterizzate da un comune giuramento degli elettori, con l'impegno a trattare quegli affari della Chiesa ritenuti necessari e che, ogni singolo si impegnava ad adempiere se eletto.
Questo mutamento porterà gradualmente a vietare tali capitolazioni. La prima attestazione, riguardante il divieto di tale prassi, risale a Pio IV, il quale nel 1562 con la Const. Ap. In eligendis dispone che: "...celebrata la Messa dello Spirito Santo, siano arrivati o no i Cardinali assenti, quelli che si trovano presenti entrino nel Conclave e, riunitisi senza indugio, ed omessa la redazione dei capitula, solita farsi nei primi giorni, procedano all'elezione" (Pius IV, Const. Ap. In eligendis..., § 3). Pio IV riconosce la presenza di questa prassi e, pur non dichiarando ciò cosa detestabile, dispone che il Collegio accantoni e dismetta questa via. Letteralmente utilizza l'espressione omissa omnino capitolorum confectione primis diebus fieri solitorum. La gravità di questa prassi non viene rilevata. Il Legislatore mostra la sua volontà di cambiare rotta, di non confidare in questa via, ma piuttosto nell'aiuto divino. Gregorio XV nella Const. Ap. Aeterni Patris, quando tratta in modo generico del divieto riguardante ogni forma di patto o accordo, non utilizza la parola specifica capitula (cfr. Gregorius XV, Const. Ap. Aeterni Patris..., § 18). Tuttavia, il riferimento specifico alle capitolazioni lo incontriamo nel Cerimoniale. Qui egli dispone che:
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