Const. Ap.

Universi Dominici Gregis

de Sede Apostolica vacante

deque Romani Pontificis electione

 

Introduzione

PARTE PRIMA

LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA

Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6)

Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13)

Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23)

Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26)

Cap. V: LE ESEQUIE DEL ROMANO PONTEFICE (27 - 32)

 

PARTE SECONDA

L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE

Cap. I: GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE (33 - 40)

Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48)

Cap. III: L'INIZIO DEGLI ATTI DELL'ELEZIONE (49 - 54)

Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61)

Cap. V: LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE (62 - 77)

Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86)

Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92)

Promulgazione

 

54. Il consenso degli elettori per procedere alle operazioni dell'elezione

54. Dettata la meditazione, l'ecclesiastico che l'ha tenuta esce dalla Cappella Sistina insieme col Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie. I Cardinali elettori, recitate le preci secondo il relativo Ordo, ascoltano il Cardinale Decano (o chi ne fa le veci), il quale sottopone al Collegio degli elettori innanzitutto la questione se si possa ormai procedere ad iniziare le operazioni dell'elezione, o se occorra ancora chiarire dubbi circa le norme e le modalità stabilite in questa Costituzione, senza tuttavia che sia consentito, anche se vi fosse l'unanimità degli elettori, e ciò sotto pena di nullità della medesima deliberazione, che qualcuna di esse, attinente sostanzialmente agli atti dell'elezione stessa, possa essere modificata o sostituita.
Se poi, a giudizio della maggioranza degli elettori, nulla impedisce che si proceda alle operazioni dell'elezione, si passerà immediatamente ad esse, secondo le modalità indicate in questa medesima Costituzione.

 

______________________________________________________________

 

Fonti

 

Cfr.

IOANNES PAULUS II, Const. Ap. Universi Dominici Gregis..., n. 63

Commento

Terminata la meditazione, l'ecclesiastico che l'ha pronunciata e il Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie lasciano la Cappella Sistina. Dopo che il Maestro delle Celebrazioni Liturgiche e l'ecclesiastico hanno lasciato la Cappella Sistina, il testo sembrava prevedere la recita di alcune preci secondo il relativo Ordo rituum Conclavis.

In realtà, terminata la meditazione, l'Ordo rituum Conclavis non prevede a seguire alcuna prece (se non il Sub tuum praesidium al termine della sessione). Infatti così si dispone:

"43. Poi, presente ancora il Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie, l'ecclesiastico eletto a norma della Costituzione Apostolica Universi Dominicis Gregis, nn. 13/d e 52, tiene ai Cardinali elettori la meditazione sul gravissimo compito che li attende e sulla necessità che nell'elezione del Romano Pontefice agiscano in tutto con retta intenzione, cercando di compiere solo la volontà di Dio e mirando unicamente al bene di tutta la Chiesa.

44. Terminata la meditazione, l'ecclesiastico che l'ha tenuta e il Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie escono dalla Cappella Sistina; vengono chiuse le porte e poste delle guardie a tutti gli ingressi della Cappella.

45. Fatto ciò, il Cardinale Decano o colui che ne fa le veci, sentito il Collegio degli Elettori, sottoporrà subito ai medesimi gli affari da trattare con urgenza o inviterà a procedere alle operazioni dell'elezione, secondo le modalità indicate al n. 54 della Costituzione Apostolica.

46. Questa sessione si chiude opportunamente invocando l'aiuto della Vergine Madre di Dio con il canto dell'antifona «Sub tuum praesídium»" (Ordo rituum Conclavis..., nn. 43-46).


Il Decano, se nessuna questione viene sollevata, chiede al Collegio l'autorizzazione a procedere. La norma precisamente chiede se de sententia maioris partis electorum, nihil obstat. Per conoscere la volontà degli elettori, de facto, è necessario che vi sia la manifestazione del consenso a procedere da parte dei Cardinali.
Il Decano potrà formulare la domanda al Collegio dicendo: Nihilne obstat quominus incohentur actus electionis?. Se vi sarà un generale silenzio, si potrà procedere all'elezione.