Const. Ap.

Universi Dominici Gregis

de Sede Apostolica vacante

deque Romani Pontificis electione

 

Introduzione

PARTE PRIMA

LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA

Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6)

Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13)

Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23)

Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26)

Cap. V: LE ESEQUIE DEL ROMANO PONTEFICE (27 - 32)

 

PARTE SECONDA

L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE

Cap. I: GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE (33 - 40)

Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48)

Cap. III: L'INIZIO DEGLI ATTI DELL'ELEZIONE (49 - 54)

Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61)

Cap. V: LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE (62 - 77)

Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86)

Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92)

Promulgazione

 

53. Il testo del Giuramento

53. Secondo quanto disposto nel numero precedente, il Cardinale Decano o il Cardinale Primo degli altri per Ordine ed anzianità, pronunzierà la seguente formula di giuramento:
Noi tutti e singoli Cardinali elettori presenti in quest'elezione del Sommo Pontefice promettiamo, ci obblighiamo e giuriamo di osservare fedelmente e scrupolosamente tutte le prescrizioni contenute nella Costituzione apostolica del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, Universi Dominici Gregis, emanata il 22 febraio 1996. Parimenti, promettiamo, ci obblighiamo e giuriamo che chiunque di noi, per divina disposizione, sia eletto Romano Pontefice, si impegnerà a svolgere fedelmente il munus Petrinum di pastore della Chiesa universale e non mancherà di affermare e difendere strenuamente i diritti spirituali e temporali, nonché la libertà della Santa Sede. Soprattutto, promettiamo e giuriamo di osservare con la massima fedeltà e con tutti, sia chierici che laici, il segreto su tutto ciò che in qualsiasi modo riguarda l'elezione del Romano Pontefice e su ciò che avviene sul luogo dell'elezione, concernente direttamente o indirettamente lo scrutinio; di non violare in alcun modo questo segreto sia durante sia dopo l'elezione del nuovo Pontefice, amenoché non ne sia stata concessa esplicita autorizzazione dallo stesso Pontefice; di non prestare mai appoggio o favore a qualsiasi interferenza, opposizione o altra qualsiasi forma di intervento con cui autorità secolari di qualunque ordine e grado, o qualunque gruppo di persone o singoli volessero ingerirsi nell'elezione del Romano Pontefice.
Dopo di che i singoli Cardinali elettori, secondo l'ordine di precedenza, presteranno giuramento con la seguente formula:
Ed io N. Cardinale N. prometto, mi obbligo e giuro, e, ponendo la mano soppra il Vangelo, aggiungeranno: Così Dio mi aiuti e questi Santi Evangeli che tocco con la mia mano.

 

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Fonti

PIUS X, Const. Ap. Vacante Sede Apostolica..., n. 11/a.
PIUS XII, Const. Ap. Vacantis Apostolicae Sedis..., n. 12/a.
IOANNES XXIII, Motu Proprio Summi Pontificis electio..., n. VI.
PAULUS VI, Const. Ap. Romano Pontifici eligendo..., n. 49 § 3.
Ordo sacrorum rituum Conclavis..., p. 18, n. 12.

Ordo rituum Conclavis..., nn. 39-41.

 

Commento

Il Decano, o il Cardinale primo per Ordine e anzianità, pronuncia la formula di giuramento. Il testo ha come soggetti del giuramento sia tutti gli elettori come corpo collegiale, sia ogni elettore considerato singolarmente come si evince dalla parte iniziale (Nos omnes et singuli...). Ciò significa che essi si impegnano sia come Collegio, sia come singoli elettori la cui volontà è espressa dal proprio assenso personale. La proclamazione del proprio nome nell'emissione del giuramento (Et ego N. Cardinalis N.) ben manifesta la adesione personale, non solo collegiale, richiesta dal Legislatore. Il porre la mano (solitamente la destra) sopra il Vangelo sottolinea la solennità e la sacralità del giuramento, al quale Dio viene chiamato a testimone e sostegno con la Sua Parola. Dovendosi seguire l'ordine consueto di precedenza, si inizierà con i Cardinali Vescovi, poi i Cardinali Presbiteri ed infine i Cardinali Diaconi.



 


Il testo del giuramento si può dividere in tre sezioni o parti.

Nella prima parte gli elettori si impegnano nell'osservare fedelmente e scrupolosamente le norme contenute nella Cost. Ap. Universi Dominici Gregis di Giovanni Paolo II. Forse sarebbe stato opportuno aggiungere alla menzionata Costituzione Apostolica, anche il Motu Proprio Normas nonnullas di Benedetto XVI del 22 febbraio 2013.

La seconda parte è rivolta a colui che sarà eletto Romano Pontefice affinché si impegni a svolgere fedelmente il Munus Petrinum.

La terza parte del giuramento riguarda in genere l'osservanza del più rigoroso segreto su tutto ciò che concerne in qualsiasi modo l'elezione del Romano Pontefice, su ciò che avviene nel luogo dell'elezione e che concerne direttamente o indirettamente lo scrutinio, nonché il divieto a prestare appoggio o favore a qualsiasi interferenza, opposizione o altra qualsivoglia forma di intervento con cui qualunque autorità secolare volesse ingerirsi nell'elezione.