Const. Ap.

Universi Dominici Gregis

de Sede Apostolica vacante

deque Romani Pontificis electione

 

Introduzione

PARTE PRIMA

LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA

Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6)

Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13)

Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23)

Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26)

Cap. V: LE ESEQUIE DEL ROMANO PONTEFICE (27 - 32)

 

PARTE SECONDA

L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE

Cap. I: GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE (33 - 40)

Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48)

Cap. III: L'INIZIO DEGLI ATTI DELL'ELEZIONE (49 - 54)

Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61)

Cap. V: LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE (62 - 77)

Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86)

Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92)

Promulgazione

 

91. I primi passi del nuovo Pontefice

91. Il Conclave avrà fine subito dopo che il nuovo Sommo Pontefice eletto abbia dato l'assenso alla sua elezione, a meno che Egli disponga diversamente. Fin da quel momento potranno accedere al nuovo Pontefice il Sostituto della Segreteria di Stato, il Segretario per i Rapporti con gli Stati, il Prefetto della Casa Pontificia e chiunque altro debba trattare con il Pontefice eletto di cose che al momento sono necessarie.

 

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Fonti

IOANNES XXIII, Motu Proprio Summi Pontificis electio..., n. XIX.
PAULUS VI, Const. Ap. Romano Pontifici eligendo..., n. 91.

Ordo rituum Conclavis..., nn. 76-77.

 

Commento

Il Papa canonicamente eletto, che già possiede il carattere episcopale, come suo primo atto deve subito confermare o nominare il Camerlengo. Con il Pontefice conferiranno quanto prima il Sostituto della Segreteria di Stato, il Segretario per i Rapporti con gli Stati e il Prefetto della Casa Pontificia.
Decaduto il Cardinale Segretario di Stato, il Sostituto è il primo esponente della Segreteria di Stato e come tale dovrà informare il nuovo Pontefice di tutti gli sviluppi intervenuti durante la Sede vacante.
Tra coloro che avranno necessità di conferire con il Romano Pontefice, qui non espressamente citati, abbiamo certamente il Penitenziere Maggiore. Egli, in tempo di Sede vacante, in virtù delle facoltà ricevute dalla Const. Ap. Quae divinitus, può concedere, per il foro interno, sia sacramentale che non sacramentale, le assoluzioni, le dispense, le commutazioni, le sanzioni, i condoni e altre grazie che era solito accordare, quando era vivente, il Sommo Pontefice. In tempo di Sede vacante egli può risolvere - se gravi ed indilazionabili - anche quei casi che Sede plena avrebbe dovuto decidere solo ed unicamente ex Audientia SS.mi. Di ciò deve ora rendere conto solo ed unicamente al nuovo Pontefice.
Chiunque avesse dovuto provvedere a decisioni prese per modum provisionis di cui al n. 25 della UDG, dovrà ora chiedere udienza al Romano Pontefice per esporre la materia e chiederne la conferma o la opportuna modifica. In caso contrario, ogni decisione presa nel suddetto tempo decadrà automaticamente. Secondo quanto dispone il n. 43 della UDG, il nuovo Pontefice deve confermare l'apertura dei luoghi destinati ai lavori dell'elezione o disporre diversamente.