Const. Ap.

Universi Dominici Gregis

de Sede Apostolica vacante

deque Romani Pontificis electione

 

Introduzione

PARTE PRIMA

LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA

Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6)

Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13)

Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23)

Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26)

Cap. V: LE ESEQUIE DEL ROMANO PONTEFICE (27 - 32)

 

PARTE SECONDA

L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE

Cap. I: GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE (33 - 40)

Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48)

Cap. III: L'INIZIO DEGLI ATTI DELL'ELEZIONE (49 - 54)

Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61)

Cap. V: LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE (62 - 77)

Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86)

Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92)

Promulgazione

 

80. La proibizione di ricevere da alcuno il Veto o l'Esclusiva

80. Allo stesso modo, voglio ribadire ciò che fu sancito dai miei Predecessori, allo scopo di escludere ogni intervento esterno nell'elezione del Sommo Pontefice. Perciò nuovamente, in virtù di santa obbedienza e sotto pena di scomunica latae sententae, proibisco a tutti e singoli i Cardinali elettori, presenti e futuri, come pure al Segretario del Collegio dei Cardinali ed a tutti gli altri aventi parte alla preparazione ed all'attuazione di quanto è necessario per l'elezione, di ricevere, sotto qualunque pretesto, da qualsivoglia autorità civile l'incarico di porre il veto, o la cosiddetta esclusiva, anche sotto forma di semplice desiderio, oppure di palesarlo sia all'intero Collegio degli elettori riunito insieme, sia ai singoli elettori, per iscritto o a voce, sia direttamente e immediatamente sia indirettamente o a mezzo di altri, sia prima dell'inizio dell'elezione che durante il suo svolgimento. Tale proibizione intendo sia estesa a tutte le possibili interferenze, opposizioni, desideri, con cui autorità secolari di qualsiasi ordine e grado, o qualsiasi gruppo umano o singole persone volessero ingerirsi nell'elezione del Pontefice.

 

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Fonti

PIUS X, Const. Ap. Commissum Nobis...
PIUS X, Const. Ap. Vacante Sede Apostolica..., n. 81.
PIUS XII, Const. Ap. Vacantis Apostolicae Sedis..., n. 94.
PAULUS VI, Const. Ap. Romano Pontifici eligendo..., n. 81.

 

Commento

Non è facile individuare storicamente l'origine del vetum seu exclusiva come pure lo studio della sua evoluzione. Difficile è stabilire la data precisa della sua nascita, poiché il fenomeno affonda le sue radici nell'intromissione del potere laico nell'elezione dei Papa-re.
Per veto, in generale, si intende il potere del membro di un consiglio, o altro organo deliberante, di bloccare una decisione dello stesso.
Storicamente dobbiamo affermare che non si trova in tutta la storia della Chiesa alcun documento giuridico che possa attestare la concessione di un privilegio che oggi suole chiamarsi veto o esclusiva in ordine all'elezione del Papa. Non si trovano bolle, lettere apostoliche, brevi, decreti o quant'altro che accennino a tale concessione. Si deve però riconoscere che spesso il veto o esclusiva fu realmente esercitato dalla Spagna, dall'Austria e dalla Francia come la storia ci attesta.
Questa intromissione nell'elezione del Papa da parte del potere laicale, ha il suo inizio proprio con la richiesta dei Papi di vigilare e proteggere l'elezione. Questa protezione, vigilanza, custodia e difesa assunse man mano un volto ben diverso: una vera e propria ingerenza nell'elezione.
La manifestazione del veto o dell'esclusiva era solitamente esercitata dal Cardinale della rispettiva nazione di provenienza per nascita o per ministero (Spagna, Francia o Austria). Non potendosi avvalere degli ambasciatori, le tre potenze si avvalevano dei medesimi Cardinali che, potendo entrare in Conclave, erano nella miglior posizione, per poter manifestare la volontà della loro Nazione.
Il Cardinale riceveva ufficialmente dall'ambasciatore o dal Re medesimo l'incarico di presentare il veto o l'esclusiva. Egli poteva manifestare personalmente a tutti i membri del Collegio, recandosi nelle celle dei singoli Cardinali, la volontà della sua Nazione, oppure poteva darne comunicazione al Decano del Sacro Collegio, affinché potesse darne comunicazione in forma orale o scritta ai Cardinali elettori. Ad esempio il Decano poteva attendere all'ingresso della Cappella Sistina il convenire degli elettori ed ivi comunicare a ciascuno di essi che la tale Nazione poneva il suo veto o esclusiva, aggiungendo il nome del Cardinale non gradito.
L'attuale divieto riguardante l'esclusiva o il veto nella sua forma attuale risale a Pio X con la Const. Ap. Commissum nobis, del 20 gennaio del 1904. Egli così dispone: 

"L'incarico di governare tutta la Chiesa, che per volontà di Dio ci é stato affidato, ci avverte severamente che con grande energia dobbiamo difendere la Chiesa dall'intromissione d'altro potere, e così non soffra nessun detrimento quella libertà che Cristo ci donò per il bene comune, la quale tanti predicatori del Vangelo, tanti santissimi prelati, tanti illustri predecessori nostri, oralmente e per iscritto hanno difeso finanche all'effusione del sangue. Animati con l'esempio e l'autorità dei quali, quando, per la prima volta, siamo saliti a questa Cattedra di Pietro, forse indegnamente, abbiamo creduto essere della massima incombenza del nostro ministero apostolico cercare che la vita della Chiesa si sviluppi completamente libera, rimuovendo qualsiasi intervento esterno, come il divino Fondatore volle che essa si sviluppasse e come richiede la sua eccelsa missione, e maggiormente questa libertà è dovuta all'elezione del Romano Pontefice, perché si tratta della salute di tutto il corpo, e non solo di un solo membro, trattandosi del capo. A questa piena libertà nell'eleggere il Sommo Pastore si oppone sopratutto quel Veto civile più di una volta preteso dalle supreme autorità di alcune Nazioni, con il quale si tenta di chiudere a qualcuno l'accesso al Supremo Pontificato. Se ciò é avvenuto qualche volta, la Sede Apostolica però non lo ha mai approvato. Al contrario i Romani Pontefici, in quelle cose che hanno determinato la provvisione dei Conclavi, nessuna cosa hanno cercato con maggiore sforzo o studio se non come allontanare l'intervento di qualsiasi potestà esterna sul Senato della Chiesa convocato per eleggere il Pontefice. Dichiarano la questione esplicitamente le Costituzioni, In eligendis di Pio IV; - Aeterni Patris di Gregorio XV; - Apostolatus Officium di Clemente XII; e sopratutto - In hac sublimi, Licet per Apostolicas e Consulturi di Pio IX. Però qualche volta, e l'esperienza lo ha dimostrato fino ad oggi, le costituzioni per impedire il civile Veto o Esclusiva non hanno corrisposto ai desideri, e a causa dei mutamenti dei tempi, nella nostra epoca, l'immissione di questa potestà civile sembra più carente di ogni fondamento di ragione e d'equità, quindi Noi in virtù dell'Apostolico incarico affidatoci, e associandoci agli scritti dei nostri predecessori, dopo aver deliberato in modo maturo, pienamente consapevoli e per decisione nostra, riproviamo in modo assoluto il cosiddetto Veto civile o Esclusiva, anche sotto forma di semplice desiderio, come pure tutti gli interventi, decretando che a nessuno sarà lecito, neanche ai supremi governanti delle Nazioni, con qualsiasi pretesto, inserirsi o ingerirsi nella grave questione dell'elezione del Romano Pontefice. Per questo, in virtù di santa obbedienza, sotto condanna del divino giudizio e sotto pena di scomunica latae sententiae riservata in modo speciale al futuro Pontefice, proibiamo a tutti e ciascuno dei Cardinali di Santa Romana Chiesa, tanto ai presenti come ai futuri, e parimenti al Segretario del Sacro Collegio dei Cardinali e a tutti gli altri che prendono parte al Conclave, che con qualsiasi falsa ragione riceveranno, pur sotto forma di semplice desiderio, l'incarico di Veto o Esclusiva da qualsiasi autorità civile, di proporre e manifestare questo stesso Veto che abbiano conosciuto per qualsiasi ragione, a tutto il Collegio dei Cardinali riunito insieme o a ciascuno dei padri porporati, sia per iscritto, sia oralmente, sia in modo diretto e prossimo sia in modo indiretto e per mezzo di altri. Questa proibizione vogliamo che comprenda tutti i menzionati interventi, intercessioni e qualsiasi altri modi con i quali le autorità laiche di qualsiasi grado e ordine si volessero intromettere nell'elezione del Pontefice ..." (Pius X, Const. Ap. Commissum Nobis... ).

 

Pio X chiude la discussione sul diritto o meno acquisito da parte delle nazioni cattoliche di porre il Veto o l'Esclusiva. Il documento, quale fonte ufficiale, toglie ogni dubbio: l'eventuale concessione fatta attraverso un silenzio assenso, che avrebbe costituito un diritto consuetudinario, non ha fondamento, anche perché nessuno mai ha ricevuto ed esercitato tale diritto con l'approvazione della Chiesa Romana. Il testo condanna questa prassi e vieta di permettere in alcun modo che essa possa continuare ad accadere in futuro.