Const. Ap.

Universi Dominici Gregis

de Sede Apostolica vacante

deque Romani Pontificis electione

 

Introduzione

PARTE PRIMA

LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA

Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6)

Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13)

Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23)

Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26)

Cap. V: LE ESEQUIE DEL ROMANO PONTEFICE (27 - 32)

 

PARTE SECONDA

L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE

Cap. I: GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE (33 - 40)

Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48)

Cap. III: L'INIZIO DEGLI ATTI DELL'ELEZIONE (49 - 54)

Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61)

Cap. V: LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE (62 - 77)

Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86)

Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92)

Promulgazione

 

74. Gli intervalli o sospensioni prescritti dopo 3 giorni interi di scrutini infruttuosi

74. Nel caso che i Cardinali elettori avessero difficoltà nell'accordarsi sulla persona da eleggere, allora, compiuti per tre giorni senza esito gli scrutini secondo la forma descritta al n. 62 e seguenti, questi vengono sospesi al massimo per un giorno al fine di avere una pausa di preghiera, di libero colloquio tra i votanti e di una breve esortazione spirituale, fatta dal Cardinale primo dell'Ordine dei Diaconi. Quindi riprendono le votazioni secondo la medesima forma e dopo sette scrutini, se non è avvenuta l'elezione, si fa un'altra pausa di preghiera, di colloquio e di esortzione, tenuta dal Cardinale primo dell'Ordine dei Presbiteri. Si procede poi ad un'altra eventuale serie di sette scrutini, seguita, se ancora no è raggiunto l'esito, da una nuova pausa di preghiera, di colloquio e di esortazione, tenuta dal Cardinale primo dell'Ordine dei Vescovi. Quindi riprendono le votazioni secondo la medesima forma, le quali, se no è avvenuta l'elezione, saranno sette.

 

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Fonti

PAULUS VI, Const. Ap. Romano Pontifici eligendo..., n. 76.

 

Commento

Per la prima volta, Paolo VI nella RPE al n. 76 dispone una modifica procedurale sul ritmo degli scrutini che, dopo la riforma di Pio X, erano disposti in numero di due al mattino e due al pomeriggio fino ad elezione avvenuta.

Votare, in modo continuativo, due volte al mattino e due volte al pomeriggio, senza alcuna sosta, non viene ritenuto da Paolo VI un buon metodo, per favorire una fruttuosa elezione. Infatti Paolo VI disporrà che:

"nel caso che i Cardinali elettori avessero difficoltà nell'accordarsi sulla persona da eleggere, allora, compiuti per tre giorni senza esito gli scrutini secondo la forma descritta (cf. nn. 65 ss.), questi vengono sospesi al massimo per un giorno per avere una pausa di preghiera, di libero colloquio tra i votanti e di una breve esortazione spirituale, fatta dal Cardinale primo dell'ordine dei Diaconi. Quindi riprendono le votazioni secondo la medesima forma e dopo sette scrutini, se non è avvenuta l'elezione, si fa un'altra pausa di preghiera, di colloquio e di esortazione, tenuta dal Cardinale primo dell'Ordine dei Presbiteri. Si procede poi ad un'altra eventuale serie di sette scrutini, seguita, se ancora non si è raggiunto l'esito, da una nuova pausa di preghiera, di colloquio e di esortazione, tenuta dal Cardinale primo dell'Ordine dei Vescovi..." (RPE, n. 76).

Giovanni Paolo II confermerà questa scelta procedurale mantenendo invariata questa disposizione. Si evidenziano così tre elementi utili per una elezione fruttuosa:

Primo, la preghiera. Tutti gli elettori devono ricercare primariamente nell'orazione la via da percorrere per il superamento delle difficoltà, che incontreranno nel cammino.

Secondo, il colloquio. Si riconosce il diritto basilare a ricercare la volontà di Dio, non solo attraverso l'orazione privata o comunitaria, ma anche attraverso la via del dialogo. Lo scambio di opinioni favorisce il superamento di incomprensioni, l'abbattimento di ostacoli, la condivisione dei frutti scaturiti dalla preghiera.

Terzo ed ultimo elemento, l'esortazione della Chiesa. Un Cardinale viene ufficialmente incaricato a parlare in nome della Chiesa per esortare i fratelli elettori a "non lasciarsi guidare da simpatia o avversione, o influenzare dal favore o dal rispetto verso qualcuno, o spingere dall'intervento di persone autorevoli, o dalla suggestione dei mezzi di comunicazione sociale, da violenza, da timore o da ricerca di popolarità, ma avendo innanzi agli occhi unicamente la gloria di Dio e il bene della Chiesa" (cfr. UDG, n. 83).

 

La legislazione attuale, mantenendo invariato quanto prescritto dalla RPE, dispone che dopo tre giorni di scrutini senza esito, abbia luogo una pausa di preghiera, di colloquio tra gli elettori ed un'esortazione tenuta dal Cardinale Primo dell'ordine dei Diaconi.
La pausa potrà durare al massimo un giorno. Si procederà quindi ad altri sette scrutini, dopo i quali, se ancora non fosse stata raggiunta l'elezione, verrà fatta una seconda pausa (sempre al massimo di un giorno) di preghiera e di colloquio, seguirà poi una esortazione tenuta dal Cardinale Primo dell'ordine dei Presbiteri.
Si procederà quindi ad altri sette scrutini, dopo i quali, se ancora non fosse raggiunta l'elezione, si farà una terza pausa (sempre al massimo di un giorno) destinata alla preghiera ed al colloquio. Questa volta l'esortazione sarà tenuta dal Cardinale Primo dell'Ordine dei Vescovi. Seguono poi altri sette scrutini, che, se ancora fossero infruttuosi, si procederà al "ballottaggio" secondo quanto disposto da Benedetto XVI con il Motu Proprio Normas nonnullas dell'22 febbraio 2013 al n. 75.