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Const. Ap. Universi Dominici Gregis de Sede Apostolica vacante deque Romani Pontificis electione |
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PARTE PRIMA LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA |
Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6) |
Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13) |
Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23) |
Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26) |
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PARTE SECONDA L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE |
Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48) |
Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61) |
Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86) |
Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92) |
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74. Gli intervalli o sospensioni prescritti dopo 3 giorni interi di scrutini infruttuosi |
74. Nel caso che i Cardinali elettori avessero difficoltà nell'accordarsi sulla persona da eleggere, allora, compiuti per tre giorni senza esito gli scrutini secondo la forma descritta al n. 62 e seguenti, questi vengono sospesi al massimo per un giorno al fine di avere una pausa di preghiera, di libero colloquio tra i votanti e di una breve esortazione spirituale, fatta dal Cardinale primo dell'Ordine dei Diaconi. Quindi riprendono le votazioni secondo la medesima forma e dopo sette scrutini, se non è avvenuta l'elezione, si fa un'altra pausa di preghiera, di colloquio e di esortzione, tenuta dal Cardinale primo dell'Ordine dei Presbiteri. Si procede poi ad un'altra eventuale serie di sette scrutini, seguita, se ancora no è raggiunto l'esito, da una nuova pausa di preghiera, di colloquio e di esortazione, tenuta dal Cardinale primo dell'Ordine dei Vescovi. Quindi riprendono le votazioni secondo la medesima forma, le quali, se no è avvenuta l'elezione, saranno sette.
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Fonti |
PAULUS VI, Const. Ap. Romano Pontifici eligendo..., n. 76.
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Commento |
Per la prima volta, Paolo VI nella RPE al n. 76 dispone una modifica procedurale sul ritmo degli scrutini che, dopo la riforma di Pio X, erano disposti in numero di due al mattino e due al pomeriggio fino ad elezione avvenuta. Votare, in modo continuativo, due volte al mattino e due volte al pomeriggio, senza alcuna sosta, non viene ritenuto da Paolo VI un buon metodo, per favorire una fruttuosa elezione. Infatti Paolo VI disporrà che: "nel caso che i Cardinali elettori avessero difficoltà nell'accordarsi sulla persona da eleggere, allora, compiuti per tre giorni senza esito gli scrutini secondo la forma descritta (cf. nn. 65 ss.), questi vengono sospesi al massimo per un giorno per avere una pausa di preghiera, di libero colloquio tra i votanti e di una breve esortazione spirituale, fatta dal Cardinale primo dell'ordine dei Diaconi. Quindi riprendono le votazioni secondo la medesima forma e dopo sette scrutini, se non è avvenuta l'elezione, si fa un'altra pausa di preghiera, di colloquio e di esortazione, tenuta dal Cardinale primo dell'Ordine dei Presbiteri. Si procede poi ad un'altra eventuale serie di sette scrutini, seguita, se ancora non si è raggiunto l'esito, da una nuova pausa di preghiera, di colloquio e di esortazione, tenuta dal Cardinale primo dell'Ordine dei Vescovi..." (RPE, n. 76). Giovanni Paolo II confermerà questa scelta procedurale mantenendo invariata questa disposizione. Si evidenziano così tre elementi utili per una elezione fruttuosa:
La legislazione attuale, mantenendo invariato quanto prescritto dalla RPE, dispone che dopo tre giorni di scrutini senza esito, abbia luogo una pausa di preghiera, di colloquio tra gli elettori ed un'esortazione tenuta dal Cardinale Primo dell'ordine dei Diaconi.
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