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Const. Ap. Universi Dominici Gregis de Sede Apostolica vacante deque Romani Pontificis electione |
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PARTE PRIMA LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA |
Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6) |
Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13) |
Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23) |
Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26) |
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PARTE SECONDA L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE |
Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48) |
Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61) |
Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86) |
Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92) |
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47. L'obbligo al segreto per coloro che prestano un servizio |
47. VIGENTE: Tutte le persone elencate al n. 46. e al n. 55, 2° comma della presente Costituzione apostolica, che per qualsivoglia motivo e in qualsiasi tempo venissero a conoscenza da chiunque di quanto direttamente o indirettamente concerne gli atti propri dell’elezione e, in modo particolare, di quanto attiene agli scrutini avvenuti nell’elezione stessa, sono obbligate a stretto segreto con qualunque persona estranea al Collegio dei Cardinali elettori: per tale scopo, prima dell’inizio delle operazioni dell’elezione, dovranno prestare giuramento secondo le modalità e la formula indicate nel numero seguente.
________________________ 47. ABROGATA: Tutte le persone elencate al n. 46 della presente Costituzione, che per qualsivoglia motivo e in qualsiasi tempo venissero a conoscenza da chiunque di quanto direttamente o indirettamente concerne gli atti propri dell'elezione e, in modo particolare, di quanto attiene agli scrutini avvenuti nell'elezione stessa, sono obbligate a stretto segreto con qualunque persona estranea al Collegio dei Cardinali elettori: per tale scopo, prima dell'inizio delle operazioni dell'elezione, dovranno prestare giuamento secondo le modalità e la formula indicate nel numero seguente.
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Fonti |
PIUS X, Const. Ap. Vacante Sede Apostolica..., n. 39.
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Commento |
Sono tenuti ad emettere il giuramento de secreto servando, di cui al n. 46 e 55, 2° comma della UDG: - il Segretario del Collegio Cardinalizio, - gli addetti agli ascensori del Palazzo Apostolico, - il personale della Floreria e dei Servizi Tecnici (UDG, nn. 5 e 51), - gli addetti al trasporto dei Cardinali elettori dalla Domus sanctae Marthae al Palazzo Apostolico, - il Colonnello ed un Maggiore del Corpo della Guardia Svizzera Pontificia, addetti alla sorveglianza vicino alla Cappella Sistina, - il Direttore dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile con alcuni suoi collaboratori.
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Foto |