Const. Ap.

Universi Dominici Gregis

de Sede Apostolica vacante

deque Romani Pontificis electione

 

Introduzione

PARTE PRIMA

LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA

Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6)

Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13)

Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23)

Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26)

Cap. V: LE ESEQUIE DEL ROMANO PONTEFICE (27 - 32)

 

PARTE SECONDA

L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE

Cap. I: GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE (33 - 40)

Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48)

Cap. III: L'INIZIO DEGLI ATTI DELL'ELEZIONE (49 - 54)

Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61)

Cap. V: LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE (62 - 77)

Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86)

Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92)

Promulgazione

 

47. L'obbligo al segreto per coloro che prestano un servizio

47. VIGENTE: Tutte le persone elencate al n. 46. e al n. 55, 2° comma della presente Costituzione apostolica, che per qualsivoglia motivo e in qualsiasi tempo venissero a conoscenza da chiunque di quanto direttamente o indirettamente concerne gli atti propri dell’elezione e, in modo particolare, di quanto attiene agli scrutini avvenuti nell’elezione stessa, sono obbligate a stretto segreto con qualunque persona estranea al Collegio dei Cardinali elettori: per tale scopo, prima dell’inizio delle operazioni dell’elezione, dovranno prestare giuramento secondo le modalità e la formula indicate nel numero seguente.

 

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47. ABROGATA: Tutte le persone elencate al n. 46 della presente Costituzione, che per qualsivoglia motivo e in qualsiasi tempo venissero a conoscenza da chiunque di quanto direttamente o indirettamente concerne gli atti propri dell'elezione e, in modo particolare, di quanto attiene agli scrutini avvenuti nell'elezione stessa, sono obbligate a stretto segreto con qualunque persona estranea al Collegio dei Cardinali elettori: per tale scopo, prima dell'inizio delle operazioni dell'elezione, dovranno prestare giuamento secondo le modalità e la formula indicate nel numero seguente.

 

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Fonti

PIUS X, Const. Ap. Vacante Sede Apostolica..., n. 39.
PIUS XII, Const. Ap. Vacantis Apostolicae Sedis..., n. 44.
IOANNES XXIII, Motu Proprio Summi Pontificis electio..., n. IX.
PAULUS VI, Const. Ap. Romano Pontifici eligendo..., n. 46.

 

Commento

Sono tenuti ad emettere il giuramento de secreto servando, di cui al n. 46 e 55, 2° comma della UDG:

- il Segretario del Collegio Cardinalizio,
- il Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie,
- gli otto Cerimonieri,
- i due Religiosi addetti alla Sagrestia Pontificia, (nella prassi sono i religiosi e le religiose addette della Sacrestia Pontificia)
- l'Ecclesiastico scelto dal Cardinale Decano o dal Cardinale che ne fa le veci,
- i Religiosi di varie lingue per e confessioni,
- i due Medici, e gli infermieri (cfr. UDG, n. 42),

- gli addetti agli ascensori del Palazzo Apostolico,
- le Persone addette ai servizi della mensa e delle pulizie,

- il personale della Floreria e dei Servizi Tecnici (UDG, nn. 5 e 51),

- gli addetti al trasporto dei Cardinali elettori dalla Domus sanctae Marthae al Palazzo Apostolico,

- il Colonnello ed un Maggiore del Corpo della Guardia Svizzera Pontificia, addetti alla sorveglianza vicino alla Cappella Sistina,

- il Direttore dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile con alcuni suoi collaboratori.



I sopraelencati soggetti hanno l'obbligo allo "stretto" segreto circa gli atti propri dell'elezione, ed in particolare su tutto ciò che attiene direttamente o indirettamente alle votazione e agli scrutini, nei riguardi di tutti coloro che non appartengono al Collegio degli elettori (cfr. UDG, nn. 47-48).

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