Const. Ap.

Universi Dominici Gregis

de Sede Apostolica vacante

deque Romani Pontificis electione

 

Introduzione

PARTE PRIMA

LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA

Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6)

Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13)

Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23)

Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26)

Cap. V: LE ESEQUIE DEL ROMANO PONTEFICE (27 - 32)

 

PARTE SECONDA

L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE

Cap. I: GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE (33 - 40)

Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48)

Cap. III: L'INIZIO DEGLI ATTI DELL'ELEZIONE (49 - 54)

Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61)

Cap. V: LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE (62 - 77)

Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86)

Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92)

Promulgazione

 

19. Comunicato al Collegio ed alle autorità civili della vacanza della Sede Apostolica

19. Il Decano del Collegio dei Cardinali, invece, appena il Cardinale Camerlengo o il Prefetto della Casa Pontificia lo avrà informato della morte del Pontefice, ha il compito di darne notizia a tutti i Cardinali, convocando costoro per le Congregazioni del Collegio. Parimenti, egli comunicherà la morte del Pontefice al Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede ed ai Capi supremi delle rispettive Nazioni.

 

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Fonti

LEO XIII, Instructio A Sacro Cardinalium Collegio..., nn. 7-8.
PIUS X, Const. Ap. Vacante Sede Apostolica..., n. 15.
PIUS XII, Const. Ap. Vacantis Apostolicae Sedis..., n. 16.
PAULUS VI, Const. Ap. Romano Pontifici eligendo..., n. 15.

 

Commento

Leone XIII, nella sua Instructio A Sacro Cardinalium Collegio, allegata alla Const. Ap Praedecessores Nostri (24 maggio 1882), pone le prime basi per la formazione attuale della prima frase del disposto n. 19 della UDG. Papa Leone XIII ai nn. 7 e 8 dispone che:
"7. Ugualmente il Prefetto del Sacro Palazzo Apostolico avviserà opportunamente il Cardinale Decano del Sacro Collegio dei Cardinali, il quale convocherà i suoi colleghi al Palazzo Vaticano.

8. Il Cardinale Decano in questo avviso di convocazione, che espressamente si dovrà dare dal Palazzo Vaticano, comunicherà al Sacro Collegio di recarvi (al Palazzo Apostolico), secondo quanto prescritto...".
Solo nel 1945 con la Const. Ap. Vacantis Apostolicae Sedis al n. 16, abbiamo l'aggiunta della seconda frase presente nella legge vigente:
"Sarà compito del Cardinale Decano del Sacro Collegio... comunicare la morte del Pontefice ai rappresentanti delle Nazioni estere e a coloro che in esse detengono la suprema autorità". Nella attuale legislazione il Decano assolve compiti primari e fondamentali. In primis comunica al Collegio la morte del Pontefice o la sua valida rinuncia e contemporaneamente, o in un secondo momento, convoca la prima Congregatio generalis.
La notizia della morte del Pontefice può essere data al Decano dal Prefetto della Casa Pontificia o dal Camerlengo. Quest'ultimo deve consultare rapidamente il primo Cardinale elettore di ogni Ordine (primus Cardinalis elector cuiusque ordinis) per concordare la data e l'ora in cui si dovrà tenere la prima Congregatio generalis e successivamente ne darà comunicazione al Cardinale Decano (cfr UDG, n. 11).
Il Decano, o un suo delegato da lui scelto fra i Cardinali (cfr. UDG, n. 38), comunica al Collegio la vacanza della Sede, avverte il Corpo Diplomatico e i Capi supremi delle Nazioni, convoca il Collegio nella data stabilita dal Camerlengo con il primus Cardinalis elector cuiusque ordinis. Il Decano prepara l'ordine del giorno e nelle Congregationes generales svolge il ruolo di presidente e moderatore del Collegio.